Società Benefit che cos’è e come funziona?

Una Società Benefit è una forma giuridica d’impresa (introdotta in Italia con la L. 208/2015) che integra nell’oggetto sociale, oltre al profitto, lo scopo di generare un impatto positivo misurabile su società, ambiente e territorio.

Quali sono i principali vantaggi di trasformare un’azienda in Società Benefit?

I vantaggi si articolano su quattro direttrici principali:

  • Reputazione e Trasparenza: Migliora il posizionamento del brand verso consumatori e stakeholder attenti ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

  • Accesso al Capitale e Credito: Agevola l’accesso a finanziamenti dedicati, fondi di investimento sostenibili e condizioni creditizie premianti da parte degli istituti bancari.

  • AAttrattività dei Talenti (Talent Attraction): Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione dei dipendenti, in particolare per le nuove generazioni sensibili all’impatto sociale.

  • Pianificazione Strategica Sostenibile: Protegge la missione aziendale nel lungo termine, vincolando gli amministratori a perseguire gli obiettivi di beneficio comune dichiarati nello statuto.

Quali sono gli obblighi di legge per una Società Benefit?

Le Società Benefit devono rispettare tre requisiti normativi fondamentali:

  1. Modifica Statutaria: Inserimento degli scopi di beneficio comune all’interno dell’oggetto sociale.

  2. Nomina del Responsabile dell’Impatto: Individuazione della figura o del team incaricato di monitorare il perseguimento dei fini sociali/ambientali.

  3. Relazione Annuale di Impatto: Redazione e allegazione al bilancio d’esercizio di una relazione annuale di impatto pubblicata sul sito aziendale e redatta secondo standard terzi indipendenti.

Come supporta RCR Benefit le aziende in questa transizione?

RCR Benefit affianca l’impresa lungo tutto il percorso di trasformazione attraverso quattro fasi operative:

  • Analisi preliminare e Benchmark ESG: Valutazione dell’impatto iniziale e identificazione degli obiettivi di beneficio comune pertinenti al settore d’attività.

  • Revisione Statutaria e Compliance Legal: Redazione delle clausole statutarie in sinergia con i consulenti legali e notarili dell’azienda.

  • Definizione dei KPI e Modello di Reportistica: Strutturazione del sistema di misurazione dell’impatto e della reportistica annuale secondo gli standard normativi.

  • Comunicazione di Impatto: Sviluppo del piano di comunicazione strategica per valorizzare il nuovo posizionamento sul mercato.

È necessario modificare la forma giuridica originaria (es. da S.r.l. a S.p.A.)?

No. La qualifica di Società Benefit non è un nuovo tipo societario, ma una condizione integrativa che può essere adottata da qualsiasi forma societaria già esistente (S.r.l., S.p.A., S.a.s., S.n.c., Coopeative) tramite una semplice modifica dello statuto.

Accessibilità e Abbattimento Barriere Fisiche e Digitali

Che cosa si intende per accessibilità applicata ai beni culturali e alle imprese?

L’accessibilità è la capacità di spazi fisici, contenuti digitali e servizi di essere fruiti in modo autonomo, sicuro e senza ostacoli da parte di chiunque, incluse persone con disabilità motorie, sensoriali, cognitive o temporanee.

Quali sono i vantaggi dell’adeguamento all’European Accessibility Act (EAA)?

L’adeguamento normativo garantisce tre principali benefici:

  • Compliance e Riduzione Rischi: Evita le sanzioni previste dalle direttive europee e nazionali  per servizi digitali ed e-commerce non accessibili.

  • Ampliamento del Pubblico (Inclusion Business Case): Rende fruibili spazi, musei e servizi online a un bacino potenziale di oltre 100 milioni di persone con esigenze di accessibilità in Europa.

  • Miglioramento dell’Esperienza Utente (UX): L’ottimizzazione degli spazi fisici e dei canali web migliora la fruibilità complessiva per tutti gli utenti, inclusi anziani e famiglie.

Come interviene RCR Benefit nei progetti di accessibilità per il patrimonio culturale?

RCR Benefit supporta istituzioni pubbliche e private con un approccio integrato in quattro fasi:

  1. Audit e Diagnostic: Mappatura delle barriere architettoniche, percettive e digitali nei siti storici e museali.

  2. Progettazione Inclusiva: Sviluppo di percorsi fisici integrati, soluzioni tatti-visive, mappe orientative e contenuti in linguaggio LIS o Semplificato (Easy-to-Read).

È possibile rendere accessibile un edificio storico senza comprometterne il valore artistico o vincolato?

Sì. RCR Benefit progetta interventi ad impatto visivo minimo e reversibili, combinando soluzioni trasparenti con ausili digitali (es. realtà aumentata, guide audio-tattili e beacon) per superare i limiti strutturali senza alterare i vincoli della Soprintendenza.

Quali sono gli obblighi dell’European Accessibility Act per i siti web e le app aziendali?

A partire dal 28 giugno 2025, i siti web di e-commerce, i servizi bancari, di trasporto e i prodotti digitali B2C devono rispettare i requisiti di accessibilità WCAG. I contenuti devono garantire:

  • Percepirsi: Testi alternativi per le immagini e contrasti cromatici idonei.

  • Utilizzabilità: Navigabilità completa tramite tastiera e compatibilità con screen reader.

  • Comprensibilità: Struttura dei testi chiara e navigazione coerente.

  • Robustezza: Compatibilità con le tecnologie assistive correnti e future

  1. Che cos’è la tecnologia di monitoraggio in fibra ottica per i beni culturali? La fibra ottica applicata alla tutela del patrimonio culturale è una soluzione tecnologica innovativa, invisibile e non invasiva che trasforma un singolo cavo ottico continuo nel sensore stesso. Eliminando la necessità di installare migliaia di sensori tradizionali individuali e complessi cablaggi elettrici, un solo apparato di interrogazione è in grado di monitorare fino a 50 km di fibra, fornendo dati continui in tempo reale sulle condizioni fisiche e ambientali.

  2. Chi è Rediscovery of Cultural Roots (R.C.R.) Società Benefit? R.C.R. (Rediscovery of Cultural Roots) Società Benefit s.r.l. è un’azienda con sede a Milano impegnata nella salvaguardia, promozione e conservazione preventiva del patrimonio storico-artistico, architettonico e ambientale. Guidata dal CEO Olivier Bucca, l’azienda unisce l’affidabilità delle tecnologie ingegneristiche ad alte prestazioni con la delicatezza necessaria per tutelare i beni culturali vincolati.

  3. Quali parametri possono essere rilevati in tempo reale lungo il cavo sensore? Il sistema garantisce un monitoraggio H24 e 365 giorni all’anno rilevando deformazioni statiche e dinamiche, variazioni di temperatura, umidità relativa dell’aria, vibrazioni, cedimenti e assestamenti del terreno o delle strutture, oltre al passaggio e alla presenza di persone nelle sale o in prossimità delle opere.

  4. Perché questa tecnologia è definita “invisibile e non invasiva”? Il cavo sensore in fibra ottica possiede un diametro millimetrico o sub-millimetrico (fino a 0,9 mm) e può essere facilmente integrato sotto i pavimenti, all’interno dei battiscopa, nelle intercapedini o nei solai. Ciò permette di mantenere del tutto inalterata l’estetica dell’ambiente storico-architettonico senza richiedere interventi strutturali o traccia di cavi visibili.

  5. Come funziona il principio di misura distribuita (Backscattering)? Un apparato interrogatore invia impulsi di luce laser lungo una normale fibra ottica commerciale. Le minuscole imperfezioni del vetro generano una retro-diffusione della luce (backscattering) verso la centralina. Analizzando il tempo di ritorno degli echi, il sistema ricostruisce il profilo continuo di temperatura, vibrazione o deformazione metro per metro lungo l’intera estensione del cavo.

  6. Qual è la differenza tra misurazione “distribuita” e “integrale”? La misurazione distribuita analizza il segnale retro-diffuso in ogni punto della fibra, fornendo la localizzazione esatta degli eventi metro per metro. La misurazione integrale rileva invece la variazione complessiva lungo tutta la lunghezza del cavo senza localizzare il punto preciso dell’evento, permettendo però di condividere la stessa centralina tra un numero elevato di fibre (fino a 64) tramite multiplexing.

  7. Quali sono i tre sistemi principali che compongono la matrice diagnostica R.C.R.? Su un unico cavo in fibra ottica possono operare tre tecnologie complementari: DTS (Distributed Temperature Sensor) per la temperatura, DAS (Distributed Acoustic Sensor) per vibrazioni ed eventi acustici, e DSS (Distributed Strain Sensor) per lo stress meccanico e le deformazioni statiche.

  8. Come funziona il sistema DTS (Distributed Temperature Sensor)? Il sistema DTS sfrutta l’effetto Raman (retrodiffusione inelastica) per mappare continuamente il profilo termico lungo la fibra con un’accuratezza di 0,2 °C e tempi di risposta nell’ordine del secondo, coprendo intervalli di temperatura compresi tra -20 °C e +600 °C.

  9. In che modo il DTS agisce come allarme antincendio e controllo microclimatico? Posizionando la fibra lungo i perimetri, le pareti o nei solai delle sale espositive, il DTS registra istantaneamente ogni minimo incremento di temperatura locale. Ciò consente di rilevare focolai d’incendio o surriscaldamenti prima della formazione di fumo fungendo da allarme predittivo, e aiuta a monitorare il gradiente termico per la corretta conservazione di dipinti, stucchi e arredi antichi.

  10. Quali sono le caratteristiche e i principi del sistema DAS (Distributed Acoustic Sensor)? Il DAS sfrutta il fenomeno di retrodiffusione Rayleigh per rilevare e misurare le deformazioni dinamiche e il rumore acustico. Caratterizzato da una sensibilità al nanostrain e da una banda di acquisizione fino a 20 kHz (o fino a 300 kHz per ultrasuoni), il sistema trasforma il cavo in una catena continua di sensori acustici.

  11. Come viene impiegato il DAS per la sicurezza e l’antintrusione nei musei? Il DAS rileva con elevata sensibilità le micro-vibrazioni generate dai passi dei visitatori o dall’avvicinamento inadeguato alle opere esposte. Il sistema segnala in tempo reale gli accessi o le intrusioni in aree non autorizzate in modo completamente invisibile, senza l’uso di telecamere o sensori voluminosi.

  12. Che cos’è il sistema DSS (Distributed Strain Sensor) e qual è la sua funzione? Il sistema DSS misura le deformazioni statiche e lo stress meccanico delle strutture mediante l’effetto Brillouin. Con una precisione di ±5 microstrain e lettura millimetrica, consente di monitorare cedimenti, assestamenti e l’insorgere di fessurazioni prima che si verifichino danni strutturali gravi.

  13. Come viene eseguita la posa permanente dei cavi negli edifici storici? Se nei test temporanei il cavo viene fissato con semplice nastro di carta, nelle installazioni permanenti la fibra viene alloggiata nell’intercapedine tra pavimento e pareti laterali o all’interno dei battiscopa, fissata con punti di adesivo approvato dalla Soprintendenza in modo da risultare totalmente invisibile.

  14. Quali altri parametri fisici o elettrici possono essere monitorati oltre a quelli ambientali? Oltre a temperatura, vibrazioni e deformazioni, le tecnologie in fibra ottica gestite da R.C.R. permettono di eseguire misurazioni puntuali o locali di pressione (fino a 10 kbar), amperaggio (fino a 10 kA) e voltaggio (fino a 1 MV).

  15. In quali altri settori infrastrutturali e civili trova applicazione la tecnologia R.C.R.? Oltre ai beni culturali, le soluzioni a fibra ottica sono utilizzate per il monitoraggio di viadotti autostradali, gallerie ferroviarie, reti fognarie e acquedotti, condotte di idrocarburi, versanti franosi, argini fluviali e cavi sottomarini o di energia.

  16. Qual è il valore strategico di questo approccio per la gestione dei beni museali? Il sistema consente di passare da un modello reattivo basato sull’emergenza e sul restauro riparativo a una strategia di conservazione preventiva e programmata. Operando come un “sistema nervoso invisibile”, la fibra ottica garantisce una tutela costante e una fruizione sicura e moderna del patrimonio artistico.


1. Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le
amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di
protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità
di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori,
localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di
distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
2. Quale è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri
o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
3. Quali sono gli ulteriori vantaggi per il Paese della diffusione delle CER?
Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti
rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
4. Come si costituisce una CER?
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli
utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa,
cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria
autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi
costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella
fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e
negli statuti delle stesse CER.
5. Le grandi imprese possono far parte di una CER?
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di
autoconsumatori rinnovabili .
6. Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia
consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé
stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta
del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le
regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai
produttori da fonte rinnovabile.
7. Chi può far parte di una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi
possibile partecipare alla CER in qualità di:
a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra
tipologia, si veda il successivo punto xx);
b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte
rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della
comunità l’energia in eccesso;
c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di
energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti
dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale
casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
8. Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli
impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione.
Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto
rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
9. Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che
possono accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono
avere potenza non superiore a 1 MW.
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già
realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore
del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini
dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri
incentivi sulla produzione di energia elettrica.
10. Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei
produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini
dell’accesso agli incentivi?
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area
geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina
elettrica primaria.
11. Come posso verificare il suddetto vincolo geografico della
medesima cabina primaria di appartenenza?
Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul
territorio nazionale.
Su tale sito è possibile:
a) avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima
cabina primaria;
b) verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata
dall’indirizzo e CAP.
E’ possibile consultare il portale GSE al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappainterattiva-delle-cabine-primarie – link in fase di aggiornamento
12. Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri
della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia
autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di
ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia
dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore
maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni
dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al successivo punto
12);
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni
dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei
produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle
condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a
5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere
sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al
successivo punto 15).
13. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è
costituita da una parte fissa ed una variabile.
• Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia
dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte
variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato
dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro
settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni
tariffarie:
• +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
• +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
14. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per
l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il
corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in
funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48
€/MWh).
15. Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica
autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra
i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla
stessa Cabina Primaria.
L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della
comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di
una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia
autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
16. Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante
e al contributo ARERA?
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il
Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE previa registrazione al link disponibile
all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
17. Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione
dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
18. A quanto ammonta il contributo PNRR?
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti
FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di
potenza:
• 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
• 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
• 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
• 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile
ai sensi della legislazione sull’IVA.
19. Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura
dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È
necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet
https://areaclienti.gse.it.
20. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
• realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
• fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
• acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
• opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
• connessione alla rete elettrica nazionale
• studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
• progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
• direzione lavori e sicurezza
• collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo
essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo
ammesso a finanziamento.
21. Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico
oggetto di un contratto di leasing finanziario?
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto
di un contratto di leasing finanziario.
22. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR
o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura
massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% Pertanto, se un produttore
ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento
(calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa
incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
23. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante ed il contributo PNRR
con il “Superbonus”? E se invece ho beneficiato delle detrazioni fiscali
per ristrutturazione edilizia al 50%?
No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che
hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA
per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per
ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non
possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.
24. Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è
prevista una riduzione della tariffa incentivante?
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante
viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo
in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
25. È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa
all’interno della CER e quindi incentivata.
26. Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a
una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita
per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo
dell’energia condivisa all’interno della CER.
27. Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali
possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di
consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
28. Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si
associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che
si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un
impianto fotovoltaico).
29. I centri commerciali possono associarsi come gruppo di
autoconsumatori?
Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori.
La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della
configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio
consorzi).
30. Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica
rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno da due punti di
connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato
un impianto di produzione.